REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO “G.COSARO” DI Montecchio Maggiore

DEFINIZIONI:

 Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

– “Stadio” si intende l’intera struttura del “G. COSARO” comprese le aree esterne delimitate da recinzioni fisse o mobili;

– “Club” si intende l’organizzatore dell’evento e cioè la Società U.C. Montecchio Maggiore SRL.

– “Evento” si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale organizzata

dal Club che si svolge nello Stadio;

– “Spettatore” si intende il soggetto che accede allo stadio in occasione dell’evento.

NORME GENERALI:

  1. L’accesso e la permanenza nell’area dello stadio, determina l’accettazione del presente “Regolamento d’Uso dello Stadio” e delle normative emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle

manifestazioni sportive;

  1. In occasione dell’evento, lo spettatore si impegna a prendere visione del presente regolamento. Il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l’accesso e la

permanenza nello stadio;

  1. Il Club può rifiutare l’ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento.
  2. Chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà

del club, commetta atti criminali nello stadio, nell’area circostante lo

stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in

occasione di un evento, potrà essere denunciato all’Autorità e sarà

passibile di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni

sportive.

DIVIETI:

I seguenti comportamenti devono essere ritenuti vietati e perseguiti a norma di legge.

  • sostare o attardarsi senza ragione in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, vie di accesso e di fuga;
  • arrampicarsi su recinzioni e strutture dello stadio o scavalcarle;
  • accedere all’impianto in evidente stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
  • agire in modo violento, istigare alla violenza, al razzismo o alla xenofobia oppure avere un comportamento che gli altri potrebbero interpretare come provocatorio, minaccioso, discriminatorio o offensivo; (Legge del 13 dicembre 1989 n. 401 art. 6, comma 1 e 5);
  • usare l’intimidazione, la coercizione, gli insulti e/o la provocazione verso altre persone, nonché nei confronti dei giudici di gara, giocatori e, in generale, del personale incaricato dal club per l’evento;
  • compiere qualsiasi forma di discriminazione razziale etnica o religiosa, effettuare cori e qualsiasi altra manifestazione di intolleranza;
  • accendere fuochi;
  • introdurre, accendere o utilizzare artifizi pirotecnici, fumogeni o bengala, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) o qualunque altro oggetto che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;
  • arrecare danni a persone o cose, danneggiare, deturpare o manomettere in qualsiasi

modo attrezzature, strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;

  • arrampicarsi sulle strutture dello stadio, recinzioni, pali della luce, recinti, tetti, ripari e

altri apprestamenti e costruzioni o stare in piedi sui posti a sedere;

  • svolgere attività che costituiscono o possono costituire ostacolo alla prosecuzione della gara oppure possano essere giudicate fastidiose o pericolose per altre persone;
  • Introdurre megafoni, tamburi, ed altri strumenti di emissione sonora.
  • Compromettere la funzionalità delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle;

È ASSOLUTAMENTE PROIBITO INTRODURRE E/O DETENERE ALL’INTERNO DELLO STADIO:

 

  • qualsiasi tipo di arma indipendentemente dal genere, materiale esplosivo, artifizi

pirotecnici, fumogeni, bengala, coltelli o altri oggetti da taglio, qualsiasi strumento atto

ad offendere e che possa essere utilizzato come tale (Legge 13 dicembre 1989 n. 401);

  • tutti gli oggetti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere lanciati o rappresentare una minaccia per la sicurezza, l’ordine pubblico, oppure provocare danni alle persone o alle cose, o interrompere lo svolgimento della partita;

LIMITAZIONI RIGUARDANTI L’USO DI BEVANDE ALCOLICHE

In occasione delle manifestazioni sportive all’interno dell’impianto è vietata

l’introduzione, la somministrazione e la vendita di bevande con contenuto alcolico

superiore a 5 gradi.